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Vi sono casi, come quello del lettore di Quattroruote che, scrupolosamente, ha voluto approfondire gli aspetti giuridici della vicenda, in cui chi ha subito un danno per fatto di terzi si trovi nella possibilità di richiedere il risarcimento a due diversi e distinti soggetti, come appunto, da un lato, il proprietario della strada, che risponde a titolo di custodia e, da un altro lato, la compagnia di assicurazione, che risponde a titolo di polizza kasko. In questi casi sovviene il principio generale del diritto che sintetizzato nel brocardo latino “compensatio lucri cum damno” si concretizza nell’impossibilità di trasformare la natura del risarcimento da riparativa a reddituale, di convertire la finalità reintegrativa del risarcimento in lucrativa o di profitto.

Natura riparativa del risarcimento