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Se le condizioni della strada presentano vizi e difetti che ne rendono inidonea la percorribilità, sino a costituire un’insidia, un pericolo e una fonte di danno, non è detto che si abbia il diritto al risarcimento. Ad esempio, in presenza di un sottopassaggio allagato e il cui attraversamento è causa di un allagamento dell’autovettura e di danni al motore, in quanto il livello dell’acqua è tale da raggiungere le prese d’aria di quest’ultimo, potrebbe essere esclusa una responsabilità ex art. 2051 cod. civ. del proprietario o responsabile concessionario della strada laddove il comportamento del conducente abbia interrotto il nesso di causalità. Ciò avviene nel caso il guidatore, pur potendo fermare l’auto per tempo, si avventuri nell’acqua ancorché vi siano segnali di quel pericolo, ovvero del suo livello di altezza.

Strada allagata, chi paga i danni?