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L’appalto è disciplinato dagli articoli 1665 e seguenti del codice civile ed è caratterizzato dall’assunzione del rischio, da parte dell’appaltatore nei confronti del committente, della regolare e proficua esecuzione di un’opera. L’alea che l’appaltatore si assume, secondo l’insegnamento della Suprema Corte, non è però inteso in senso tecnico-giuridico, ovvero relativo ai casi fortuiti, bensì in senso economico. Il rischio, in altri termini, si traduce nella consapevolezza del fatto che è impossibile stabilire esattamente e preventivamente l’ammontare dei costi che l’appaltatore dovrà affrontare e sostenere per l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti (Cassazione Civile, n. 3754 del 3 luglio 1979). Il rapporto a base del contratto d’appalto non è per l’effetto un rapporto che si esaurisce con la consegna ed accettazione dell’opera da parte del committente, essendovi una casistica determinata e disciplinata in ordine ad accadimenti che possono presentarsi anche a distanza di anni e ciò nonostante rilevare efficacemente fra le parti.

Appalto tra soggetti privati