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Il “project financing” o “progetto di finanza”, rappresenta uno strumento attraverso il quale le Pubbliche Amministrazioni realizzano, attraverso l’attività di privati, opere di interesse pubblico senza dover utilizzare proprie fonti di finanziamento. Trattasi di una tecnica finanziaria basata sulla capacità della singola iniziativa edilizia di generare nel tempo flussi di cassa idonei a ripianare l’indebitamento contratto per il finanziamento e remunerare il capitale di rischio investito per la realizzazione dell’opera stessa. La natura dell’operazione e le finalità dalla medesima perseguite conducono a prediligere progetti caratterizzati da un c.d. “ciclo economico” molto lungo, vale a dire l’esecuzione di opere pubbliche la cui gestione sia tale da garantire costanti flussi di cassa per lassi temporali su base decennale.

Per la procedura amministrativa rilevano le norme di cui alla legge n. 109 del 11 febbraio 1994, “Legge quadro in materia di lavori pubblici”, ovvero agli articoli 37 bis, ter e quater, i cui contenuti sono traslati all’interno del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, negli articoli 153, 154 e 155.

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