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La legge n. 62 del 18 aprile 2005 (c.d. Legge comunitaria 2004) ha modificato l’art. 17, comma 12, della legge n. 109 del 11 febbraio 1994 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) stabilendo che gli incarichi di progettazione di lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000,00 euro debbano essere affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Attese facoltà autocertificative concesse dalla legge italiana, il rispetto dei suddetti principi “passa”, di necessità, anche attraverso la serietà, coscienza e deontologia dei professionisti concorrenti. La circostanza rileva in quanto si sono registrate duplicazioni di attribuzioni nei curricula di diversi professionisti che a vario titolo si sono occupati della redazione dei piani della luce.

Più in particolare vi è stata da un lato l’erronea identificazione dell’attività di progettazione o pianificazione correlata a quel tipo di attività e da un altro lato l’erronea rilevanza del contributo professionale calcolato su valori di riferimento non pertinenti, come può accadere laddove si tenga conto dell’effettività o meno degli interventi di messa a norma e/o riqualificazione degli impianti, che solo in certa fase può essere legittimamente “vantata” dal professionista.

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